Processo sportivo in genere – mezzi di prova – testimonianza – attendibilità intrinseca delle dichiarazioni – riscontro esterno – dichiarazioni del soggetto che svolge funzioni attribuite dall’ordinamento sportivo – attendibilità rafforzata

7/9/2026

Stagione: 2025-2026

In tema di valutazione della prova testimoniale non sono necessari riscontri esterni, dovendo il giudice limitarsi a verificare l’intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all’assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati (cfr. Cass., sez. 1ª, 16 febbraio 2024, n. 10600).

Numeron. 0154/CFA/2025-2026/G

PresidenteTorsello

RelatoreDrigani

Riferimenti normativiart. 57 CGS;

Articoli

Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.