7/9/2026
Stagione: 2025-2026
In tema di valutazione della prova testimoniale non sono necessari riscontri esterni, dovendo il giudice limitarsi a verificare l’intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all’assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati (cfr. Cass., sez. 1ª, 16 febbraio 2024, n. 10600).
Numero: n. 0154/CFA/2025-2026/G
Presidente: Torsello
Relatore: Drigani
Riferimenti normativi: art. 57 CGS;
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.