9/30/2026
Stagione: 2026-2027
L’esame della fondatezza di una censura presuppone che la domanda sia ammissibile: le condizioni dell’azione, legittimazione e interesse, costituiscono un prius logico rispetto al merito, e la loro carenza preclude ogni delibazione, quale che sia la gravità del vizio denunciato; ritenere il contrario significherebbe far dipendere la legittimazione dalla fondatezza della domanda, in un circolo che l’ordinamento processuale non conosce, giacché la legittimazione si apprezza sulla prospettazione, e non sull’esito. Non vale invocare l’asserita nullità ab origine della deliberazione, atteso che tanto l’art. 23, comma 1, del codice civile quanto l’art. 86 CGS configurano, per le deliberazioni assembleari contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, un regime di annullabilità su istanza di soggetti determinati, e non di nullità rilevabile d’ufficio. Altro è, invero, il dovere del giudice di verificare in ogni stato e grado la sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione, che attiene al giudizio ritualmente instaurato, altro un inesistente potere di caducazione officiosa in difetto di una domanda ammissibile, sorretta da legittimazione e interesse (CFA, SS.UU., n. 96/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 149/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 61/2018). L’attribuzione al giudice di un potere di iniziativa officiosa in ordine all’oggetto del giudizio si risolverebbe, del resto, nella confusione tra la funzione requirente e quella giudicante, che l’ordinamento sportivo ha inteso rigorosamente separare, e finirebbe per compromettere proprio quella terzietà che ne costituisce il presidio.
Numero: n. 0042/CFA/2026-2027/Q
Presidente: Torsello
Relatore: Papa
Riferimenti normativi: art. 23, comma 1, c.c.; art. 86 CGS; art. 47, comma 2, CGS;
1. Gli organi della Federazione, della Procura federale e i tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni, possono proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali. 2. Un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale o un componente del Collegio dei revisori dei conti può proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali. 3. Il ricorso per l’annullamento delle delibere di cui ai commi 1 e 2, deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Sezione disciplinare e trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall’avvenuta conoscenza dello stesso. La eventuale pubblicazione della deliberazione sul sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto. 4. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall'ordinamento federale hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. 2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio.