Sanzioni disciplinari – afflittività delle sanzioni – gravità dei fatti – principio di proporzionalità - concorso di persone - ruolo concretamente rivestito – graduazione - necessità

5/12/2026

Stagione: 2025-2026

In materia di commisurazione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 12 del C.G.S., gli organi di giustizia sportiva godono di un potere discrezionale che deve esercitarsi tenendo conto, anzitutto, della natura e della gravità dei fatti e delle circostanze aggravanti ed attenuanti, in coerenza con il principio di proporzionalità, che impone di parametrare la sanzione al disvalore concreto della condotta (CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 23/2025-2026; CFA, SS.UU. n. 17/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 87/2025-2026). Tale principio si declina, in caso di concorso di persone nel medesimo illecito, anche in termini di proporzionalità relativa, ossia di necessaria graduazione delle sanzioni in funzione del diverso ruolo rivestito dai concorrenti (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 3/2014; CFA, Sez. I, n. 1/2023-2024).

Numeron. 0127/CFA/2025-2026/L

PresidenteTorsello

RelatoreBarbaro

Riferimenti normativiart. 12 CGS

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Art. 12 - Poteri disciplinari

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. 2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.