Sanzioni disciplinari – afflittività delle sanzioni – natura e gravità dei fatti – rilevanza – principio di proporzionalità – principio di ragionevolezza – applicazione – proscioglimento da uno dei capi di incolpazione – necessaria contrazione del trattamento sanzionatorio

6/26/2026

Stagione: 2025-2026

Il tema della commisurazione delle sanzioni va posto in correlazione con l’art. 12 del CGS e con l’art. 44 dello stesso codice, che impongono di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024; v. anche CFA, SS.UU., n. 4/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 110/2022-2023). L’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, CGS, secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”: solo quando venga correttamente compiuta tale operazione può realizzarsi una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita – deve necessariamente risultare proporzionale al disvalore sociale della condotta (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 117/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 22/2023-2024). L’intervenuto proscioglimento dalla più grave incolpazione impone, in ossequio al principio di proporzionalità, una sensibile contrazione del trattamento originariamente inflitto, non potendo la sanzione continuare a riflettere un addebito venuto meno; per converso, la residua condotta accertata, ove conservi una gravità tutt’altro che trascurabile, osta a una riduzione di portata meramente nominale.

Numeron. 0145/CFA/2025-2026/Q

PresidenteTorsello

RelatoreGrillo

Riferimenti normativiartt. 12 e 44, comma 5, CGS;

Articoli

Art. 12 - Poteri disciplinari

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. 2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.

Art. 44 - Principi del processo sportivo

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.