8/5/2026
Stagione: 2026-2027
Ove la violazione si sia protratta per più stagioni sportive, la durata costituisce, ai sensi dell’art. 12, comma 1, CGS, il principale indice di gravità, sicché è conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza commisurare la sanzione assumendo un parametro di ragguaglio per ciascuna stagione sportiva di riferimento, tale da esprimere la gravità oggettiva, per stagione, dell’assetto irregolare in sé considerato. Il parametro è identico per l’autore materiale della condotta e per il presidente che l’abbia conferita e remunerata, poiché esprime la gravità oggettiva dell’assetto tecnico irregolare, unitario e comune a chi lo ha conferito e a chi lo ha materialmente attuato, mentre è dimezzato per la condotta meramente omissiva del presidente della società di tesseramento, in ragione del minore disvalore che connota la mera tolleranza rispetto all’affidamento diretto e remunerato dell’incarico. Gli elementi di contenimento comuni possono ridurre la sanzione finale al di sotto del prodotto del parametro per il numero delle stagioni, ma bisogna tener conto anche dei fattori propri di ciascuna posizione. (Nel caso di specie la Corte, muovendo da un parametro di due mesi per stagione – dimezzato a un mese per il presidente della società di tesseramento – ha rideterminato le sanzioni differenziandole in ragione del numero di stagioni e dei fattori propri di ciascuna posizione.)
Numero: n. 0021/CFA/2026-2027/S
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 12, comma 1, CGS; art. 44, comma 5, CGS
1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. 2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.