Settore tecnico – obblighi degli appartenenti – rigore deontologico più intenso

5/12/2026

Stagione: 2025-2026

L'iscrizione all'albo del Settore tecnico impone al tesserato un livello di rigore deontologico più intenso, in quanto l'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico obbliga i tecnici a rispettare lo Statuto e tutte le norme federali e a essere esempio di disciplina e di correttezza sportiva (CFA, Sez. IV, n. 95/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 102/2022-2023).

Numeron. 0127/CFA/2025-2026/M

PresidenteTorsello

RelatoreBarbaro

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, CGS; art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.