Società sportiva – responsabilità della società per il fatto del proprio rappresentante – art. 6, comma 1, CGS – responsabilità diretta – immedesimazione organica – conseguenza automatica dell’accertata responsabilità disciplinare del presidente per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS – non occorre dimostrare ulteriori e autonomi profili di colpa dell’ente

7/9/2026

Stagione: 2025-2026

L’art. 6, comma 1, del Codice stabilisce che la società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. Tale forma di responsabilità trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di esso, e si trasmette dal rappresentante al rappresentato senza che sia necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità per l’ente della condotta antisportiva (CFA, Sez. I, n. 83/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 70/2025-2026). In particolare, la responsabilità diretta della società consegue automaticamente all’accertata responsabilità disciplinare del presidente pro tempore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice, senza che sia necessario dimostrare ulteriori e autonomi profili di colpa in capo all’ente (CFA, SS.UU., n. 102/2025-2026).

Numeron. 0154/CFA/2025-2026/I

PresidenteTorsello

RelatoreDrigani

Riferimenti normativiart. 6, comma 1, CGS; art. 4, comma 1, CGS

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Art. 6 - Responsabilità della società

La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.